Obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio - Onere della prova limitato al detto periodo - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1842 del 26/01/2011
Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1842 del 26/01/2011