contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - (sentenza integrale) Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1842 del 26/01/2011
cass. 1842/2011 - contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - (sentenza integrale)
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1842 del 26/01/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.7.2001 il Tribunale di Savona rigettava l’opposizione proposta dal Banco Ambrosiano Veneto (cui era poi succeduta la Intesa Gestione Crediti s.p.a.) avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento della Immobiliare Manuela d.. G.. & C. s.a.s. e di quest’ultimo in proprio non aveva ammesso il credito vantato, richiesto rispettivamente (per il primo) nella misura di L. 10.958.264 in privilegio, per spese sostenute per la dichiarazione di fallimento, L. 1.543.306.826 per scoperto del conto corrente n. 4286/40 intestato alla Immobiliare Manuela, e (per il secondo) nella medesima somma di L. 10.958.264 in privilegio asseritamente dovuta per identica causale, in L. 1.543.306.826 in privilegio ipotecario (il Ro.. aveva offerto al riguardo garanzia ipotecaria) oltre interessi, in L. 143.669.004 in chirografo, per scoperto del conto corrente n. 4140/31 intestato a Giuseppa Iacono, garantito dal Ro...
La decisione, impugnata, veniva confermata dalla Corte di Appello di Genova che, per la parte di interesse, rilevava come non vi fosse prova del preteso credito per lo scoperto del conto corrente n. 4286/40, essendo stato prodotto soltanto il saldo debitore dell’ultimo estratto conto; come fosse irrilevante la circostanza della mancata contestazione del conto da parte del debitore "in bonis”; come fosse stata illegittimamente applicata la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Sotto quest’ultimo riflesso sarebbe stata poi irrilevante la produzione di un estratto parziale del conto o della corrispondente certificazione notarile, non essendo da essi desumibile il contenuto delle singole operazioni poste in essere.
Avverso la detta decisione la Intesa Gestione Crediti s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, successivamente illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso la Immobiliare Manuela, Giacomo Ro.. in proprio, la Iniziative Turistiche Commerciali s.p.a. quale assuntore del concordato fallimentare nel frattempo omologato, quest’ultimo contenente anche ricorso incidentale articolato in due motivi, a sua volta resistito dalla Intesa Gestione Crediti con controricorso. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15.12.2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale la Intesa Gestione Crediti ha rispettivamente denunciato:
1) violazione degli artt. 1832, 1857, 2220, 2710, 2697 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119 nonche’ vizio di motivazione, per l’omessa considerazione, da una parte, della data dell’istanza di ammissione al passivo (1988) e, dall’altra, della circostanza che erano stati puntualmente depositati gli estratti dei conti sui quali e’ controversia per il periodo 1.1.1988 1.12.1996, vale a dire nel rispetto dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili e degli estratti conto per un periodo decennale (art. 2220 c.c. e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119);
2) violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 191, 356 c.p.c. e vizio di motivazione per l’avvenuto integrale rigetto della domanda, pur deponendo inequivocabilmente la documentazione prodotta nel senso della sussistenza quanto meno parziale del credito dedotto. Ed infatti l’esistenza di un significativo saldo debitore e la rilevata nullita’ della clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi avrebbe dovuto indurre, anziche’ al rigetto della domanda, all’espletamento di consulenza tecnica, atteso che al relativo compimento non sarebbe stato di ostacolo l’incerta consistenza del saldo debitore indicato alla data del 31.12.1987, potendosi comunque fare riferimento ad un saldo debitore pari a zero, cosi’ da neutralizzare l’assenza di estratti conto per il periodo 1.10.1986 - 1.1.1988.
Con il ricorso incidentale condizionato la Iniziative Turistiche Commerciali s.p.a. ha a sua volta denunciato:
1) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, della L. Fall., art. 98 e vizio di motivazione per la mancata indicazione della parte del credito per capitale e di quello per interessi, essendo stata richiesta una somma complessiva senza ulteriori distinzioni e specificazioni;
2) violazione degli artt. 183, 163 c.p.c., del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118 per l’omessa rilevazione della novita’ della domanda volta ad ottenere la quantificazione del credito sulla base di una capitalizzazione annuale degli interessi in luogo di quella originaria con la quale la capitalizzazione era stata richiesta su base trimestrale.
Va innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in quanto proposto subordinatamente alla presentazione del ricorso da parte della Immobiliare Manuela e del Ro.. ( " .. l’ITC, quale interveniente ad adiuvandum della posizione della curatela fallimentare .. avanza, in quanto proposto dalla stessa Immobiliare Manuela s.a.s. e del sig. Ro.. tornato in bonis, ricorso incidentale condizionato nei termini ed alle condizioni infra meglio precisati.. ", p. 11), condizione incontestabilmente non verificatasi (l’Immobiliare Manuela ed il Ro.. si sono invero limitati a proporre controricorso).
Passando poi al ricorso principale, si rileva che il primo motivo e’ infondato.
In proposito va osservato che relativa censura risulta sostanzialmente incentrata sull’erroneita’ dell’addebito mosso dalla Corte di appello nei confronti di esso ricorrente, relativamente alla mancata produzione da parte sua degli estratti del conto corrente su cui sarebbe maturata l’esposizione debitoria dei falliti. L’art. 2220 c.c. stabilisce infatti che le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione; il relativo obbligo era stato assolto essendosi provveduto al deposito degli estratti conto concernenti l’ultimo decennio; sarebbero mancati soltanto gli estratti conto attinenti ai primi quattordici mesi del rapporto, ma di cio’ tuttavia non si sarebbe potuto far carico alla banca proprio in ragione della disposizione citata, che come detto limita l’obbligo della conservazione all’arco temporale di un decennio. Le argomentazioni svolte da Intesa Gestione Crediti non possono essere condivise.
Al riguardo occorre invero considerare che la "ratio" posta a fondamento dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio va individuata nell’esigenza di assicurare una piu’ penetrante tutela dei terzi estranei all’attivita’ imprenditoriale, rispetto ad un’eventuale posizione creditoria da essi fatta valere ovvero ad una contestazione sollevata, circostanza da cui discende che un eventuale inadempimento al riguardo da parte dell’istituto di credito potrebbe eventualmente rilevare, a favore della controparte, sotto il profilo della violazione dell’art. 1375 c.c. Il fatto dunque che sia previsto l’obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa soltanto che l’imprenditore (nella specie la banca) non puo’ essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo piu’ ampio, ma non puo’ certamente comportare che l’inesistenza del detto obbligo per il decorso del tempo possa determinare una condizione di favore rispetto ad una posizione creditoria prospettata, sollevandolo dall’onere di dare piena dimostrazione del credito vantato.
Deve essere viceversa accolto sotto il profilo del vizio di motivazione il secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente ha lamentato l’implicita statuizione di inammissibilita’ di un credito, pur a fronte di "produzione documentale inequivoca circa la sussistenza di un credito dell’odierna deducente", con riferimento al c/c n. 4286/04 intrattenuto dalla Immobiliare Manuela.
In proposito occorre rilevare che la banca aveva originariamente richiesto l’ammissione di un credito di L. 1.543.306.826, per capitale ed interessi, che sarebbe maturato su detto conto; che fin dal primo grado (p. 11 della sentenza del tribunale di Savona) l’opponente aveva chiesto l’eventuale ammissione di consulenza tecnica, al fine di accertare la consistenza del credito vantato; che la Corte di Appello, ritenuto non provato il credito nella misura richiesta per l’irrilevanza a tal fine del saldo debitore depositato e per l’errato computo degli interessi, calcolati con capitalizzazione trimestrale, escludeva l’esperibilita’ di consulenza tecnica nonostante la produzione di estratto parziale del conto corredato di certificazione notarile relativa al decennio 1.1.1988 - 31.12.1996 (p. 21), e cio’ sotto il duplice aspetto dell’inesistenza di "prova sufficiente del credito della banca, avendo lo stesso (l’estratto) in sostanza anch’esso un contenuto meramente riassuntivo del saldo debitore risultante, senza dare contezza esaustiva di tutte le singole operazioni che a quel saldo conducono .. "e dell’errata capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Orbene, se e’ certamente corretta l’affermazione della Corte di Appello circa l’irrilevanza del saldo di conto corrente ai fini della dimostrazione del preteso credito ed e’ analogamente condivisibile il giudizio circa l’impossibilita’ di ricostruire l’entita’ dell’importo dovuto a causa dell’errato computo degli interessi (calcolati, come detto, con capitalizzazione trimestrale), non altrettanto puo’ dirsi per il negato ricorso alla consulenza tecnica, motivato con l’affermata impossibile dimostrazione del credito al di fuori della "produzione completa degli estratti conto" (p. 21). Ed infatti l’assenza degli estratti conto per il periodo relativo ai primi quattordici mesi del rapporto non appare astrattamente preclusiva rispetto alla possibilita’ di un’indagine concernente il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento piu’ sfavorevole per il creditore istante (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l’inesistenza di un saldo debitore alla data dell’estratto conto iniziale del 31.1.1988), e potendo analogamente essere effettuato il calcolo degli interessi dovuti in ragione del diverso parametro ritenuto applicabile.
Ne’ puo’ dubitarsi del fatto che l’eventuale ammissione di consulenza tecnica non sia in linea con la richiesta della parte, quanto all’istanza istruttoria, perche’ ne era stata sollecitata l’ammissione fin dal primo grado, quanto alla domanda di merito, poiche’ era stata formulata domanda di condanna dell’opposta al pagamento del debito - specificamente indicato - asseritamente maturato sul conto corrente oggetto di giudizio, in tal modo investendo il giudicante, dunque, della duplice questione relativa all’esistenza del credito in questione ed alla sua eventuale consistenza. Deve dunque concludersi, sulla base delle esposte considerazioni, che e’ carente la motivazione della Corte di Appello, laddove e’ affermato "che il credito della banca per capitale ed interessi puo’ essere dimostrato a mezzo di CTU contabile solo con la produzione completa degli estratti conto", potendo tale rilievo essere condiviso esclusivamente con riferimento all’importo indicato dalla banca come dovuto, e non gia’ quindi anche in relazione all’accertamento avente ad oggetto la stessa esistenza del credito e, nell’ipotesi positiva, la sua eventuale consistenza. Ne consegue pertanto che va accolto il secondo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, perche’ formuli nuovo giudizio in ordine alla domanda di ammissione al passivo dei fallimenti sopra indicati di Intesa Gestione Crediti, disponendo le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari. Il giudice del rinvio provvedera’ infine in ordine alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello incidentale, accoglie quello principale nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011