violazione del dovere di diligenza - sussistenza - precedente adeguata gestione - irrilevanza
La Corte ha affermato che la banca è tenuta al risarcimento del danno, per violazione del dovere di diligenza nella gestione del patrimonio mobiliare dell’investitore, allorché abbia tenuto una condotta eccessivamente prudente nelle scelte attuate (nella specie, per avere ridotto la quota azionaria dell’investimento ben al di sotto del limite massimo pattuito) conseguendo così una redditività inferiore, a nulla rilevando che, grazie alla gestione degli anni precedenti, il cliente avesse conseguito idonei guadagni.
Corte di Cassazione, Sentenza 24 febbraio 2014, n. 4393
Testo Completo:
Corte di Cassazione, Sentenza 24 febbraio 2014, n. 4393
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