valutazione secondo il criterio dell'accordo banchiere
La Terza Sezione Civile ha affermato che, nel caso di pagamento di un assegno bancario falsificato, l’eventuale responsabilità della banca trattaria va valutata secondo il criterio di diligenza dell’accorto banchiere, al fine di verificare quali esami o strumenti consentissero di riscontrare tale falsificazione.
Corte di Cassazione, Sentenza 20 marzo 2014, n. 6513
Testo Completo:
Corte di Cassazione, Sentenza 20 marzo 2014, n. 6513
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6513_03_14.pdf