Assegno bancario - Sottoscrizione dell’assegno mediante sigla - Intervenuto pagamento - Diligenza qualificata dell’accorto banchiere - Violazione - Conseguenze.
Il pagamento, da parte della banca trattaria, di un assegno bancario sottoscritto con una mera sigla del traente anziché mediante la completa indicazione del suo nome e cognome, come richiesto dall’art. 11 del r.d. n. 1736 del 1933, non è conforme al canone di diligenza professionale previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c., e, conseguentemente, avviene a rischio della banca stessa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13873 del 01/06/2017