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Contratti di borsa - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 13872 del 01/06/2017

Intermediazione finanziaria - Investitore persona fisica - Inclusione nella categoria degli operatori qualificati - Obbligo dell’intermediario di accertare la qualità - Dichiarazione di esonero dall’accertamento rilasciata dall’investitore - Insufficienza.

In tema di intermediazione finanziaria, l’art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”), secondo il quale gli investitori persone fisiche rientrano nella categoria degli operatori qualificati ove documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, impone all’intermediario di accertare, al momento dell’istaurazione del rapporto, il pregresso svolgimento di quei ruoli e compiti da parte dell’investitore per il periodo minimo indicato, in quanto non è sufficiente ad escludere la responsabilità del primo la semplice dichiarazione del cliente di esonerarlo dalla detta verifica.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 13872 del 01/06/2017

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