Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 08/03/1995
Natura - Dichiarazione unilaterale rivolta a persona non determinata - Esclusione - Dichiarazione rivolta a persona determinata (originario prenditore) - Configurabilità - Conseguenze - Prova - Applicabilità del secondo comma dell'art. 2704 cod. civ. - Esclusione - Disposizione di cui al primo comma - Applicabilità.
Il titolo cambiario non è configurabile come dichiarazione unilaterale rivolta a persona non determinata, atteso che il diritto alla prestazione in esso indicata non si puntualizza, come nelle promesse al pubblico, nei confronti di una serie indeterminata di soggetti che vengano a trovarsi nella specifica situazione prefigurata nella dichiarazione (art. 1989 cod. civ.), ma sorge invece in favore dell'originario prenditore del titolo, il cui nominativo deve essere indicato, a pena della nullità (art. 1, n. 6, legge cambiaria) sul titolo medesimo, e può essere fatto valere da altri soggetti solo a seguito del trasferimento del titolo, nel rispetto delle forme che presiedono alla sua circolazione; il destinatario della dichiarazione è quindi sempre determinato e si identifica in uno dei soggetti del rapporto fondamentale. Ne deriva che ai titoli cambiari non è applicabile il secondo comma dell'art. 2704 cod. civ. il quale con riferimento alle dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, prevede che la data della scrittura privata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, valendo per essi la regola stabilita dal primo comma dello stesso articolo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 08/03/1995