Credito - istituti o enti di credito - casse di risparmio - ordinamento amministrativo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8836 del 27/10/1994
"Quote" di risparmio rappresentate da titoli al portatore - Emissione - Legittimità - Principio della temporaneità dei rapporti obbligatori - Irrilevanza.
La partecipazione al capitale delle Casse di risparmio (anche prima della loro trasformazione in S.p.A. a norma della legge n. 218 del 1990 e del D.Lgs. n. 356 del 1990) non può essere limitata nel tempo, in quanto la durata tendenzialmente illimitata degli enti non rende possibile l'apposizione di un termine al rapporto di partecipazione, con la conseguenza che è legittima l'emissione di "quote" di risparmio delle indicate Casse, rappresentate da titoli al portatore liberamente negoziabili (assimilabili, quanto ai diritti da esse attribuiti, alle cosiddette "azioni di risparmio", in cui sono state poi convertite in forza delle richiamate disposizioni), senza che rilevi, nell'ipotesi, il principio della temporaneità dei rapporti obbligatori, stante la piena e libera commerciabilità, mediante cessione, delle quote medesime.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8836 del 27/10/1994