Titoli di credito - circolazione (in generale) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 19/06/2007
Bolletta doganale - Attestante il diritto dell'esportatore a prefinanziamento - Girata - Banca girataria estranea al rapporto causale - Mancata esportazione - Responsabilità della banca verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento - Esclusione - Fondamento.
La bolletta doganale attestante, nel caso specifico di esportazione di merci ammesse alle "restituzioni", il diritto dell'esportatore al cosiddetto prefinanziamento (a differenza di altri documenti cartolari, pur ugualmente denominati, attestanti il mero ed eventuale diritto alla restituzione) è titolo di credito (artt. 1992 ss.) rappresentativo di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile nei confronti dell'amministrazione ancora prima di avere effettuato l'esportazione e, quindi, a prescindere da essa. Ne consegue che, in ipotesi di girata di bollette doganali a terzi (banca), il giratario dopo averle incassate, in quanto estraneo al rapporto causale, non è responsabile verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento e della relativa maggiorazione, in luogo del (o insieme col) girante inadempiente all'obbligo di esportare le merci e perciò decaduto dal diritto alle "restituzioni". Né diversamente può concludersi alla luce dell'art. 260 r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, che equipara esportatore e giratario della bolletta doganale ai fini della restituzione dei diritti spettanti su merci esportate, atteso che il diritto alle predette restituzioni e il diritto al prefinanziamento (opportunità, quest'ultima, non esistente nel 1896) non sono tra loro equiparabili, per l'assorbente ragione che il primo, a differenza del secondo, sorge solo con l'esportazione effettuata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 19/06/2007