Titoli di credito - in genere rinvio a leggi speciali – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13979 del 15/06/2007
Buoni postali fruttiferi - Nella disciplina del d.P.R. n. 156 del 1973 - Misura degli interessi - Contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. disponente l'emissione - Prevalenza delle prime - Ragioni e fondamento.
Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13979 del 15/06/2007