Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di titoli di credito – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12964 del 16/06/2005
Consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare poteri e compiti del creditore assistito dal pegno - Pegno regolare - Configurabilità - Pegno irregolare - Disciplina.
È esente da vizi logici o violazione di legge la sentenza di merito che configuri il pegno regolare di titoli di credito (nella specie, relativo a titoli dati in pegno da una compagnia di assicurazione all'UCI, a garanzia di future obbligazioni per sinistri stradali causati all'estero da veicoli suoi assicurati) qualora nel contratto sia previsto: che i titoli vengano immessi in un conto a deposito con rubrica a nome della compagnia e con possibilità di sostituzione di essi solo previo accordo; gli incassi di cedole scadute debbano essere rimessi alla società, restando a carico della stessa le spese e gli oneri relativi al pegno; il creditore possa realizzare il pegno solo in caso di mancato pagamento preceduto da richiesta di pagamento formulata a mezzo lettera raccomandata; il creditore, a tal fine, per la vendita del pegno, debba osservare le prescrizioni di cui all'art. 2797 cod. civ. e sia munito di mandato a vendere "in rem propriam", il quale non determina il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di proprietà sul bene oggetto del mandato. Si esula dall'ipotesi di pegno regolare e si rientra, viceversa, nella disciplina del pegno irregolare, qualora il debitore, a garanzia dell'adempimento della sua obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, conferendo a quest'ultimo anche la facoltà' di disporre del relativo diritto, come delineato dall'art. 1851 cod.civ., norma (riferita all'anticipazione bancaria, ma che costituisce tuttavia la regola generale di ogni altra ipotesi di pegno irregolare) in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12964 del 16/06/2005