Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - a risparmio - libretto di deposito a risparmio - legittimazione del possessore - libretto al portatore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15496 del 22/07/2005
Procedura di ammortamento - Rilascio del duplicato del libretto - Effetti - Controversia tra il detentore e l'ammortante - Titolarità del credito - Prova - Oggetto - Dimostrazione dell'avvenuto deposito della somma presso la banca - Necessità - Esclusione - Prova del possesso del libretto prima dell'ammortamento - Sufficienza - Fondamento.
A norma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, il rilascio, a seguito della procedura di ammortamento, del duplicato di libretti di deposito bancario nominativi o al portatore estingue nei confronti dell'istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, il detentore è tenuto peraltro a provare, non già di aver eseguito il deposito della somma presso la banca che ha emesso il libretto, ma soltanto di aver acquistato la titolarità del credito da esso portato anteriormente all'ammortamento: onere che - nel caso di libretto al portatore - può essere assolto dimostrando di aver posseduto quest'ultimo prima dell'ammortamento, spettando quindi all'ammortante dare la prova contraria (attesa la presunzione di buona fede nel possesso, "ex" art. 1147 cod. civ.) che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede, ovvero (stante la presunzione di possesso intermedio "ex" art. 1142 cod. civ.) che il credito era stato successivamente trasferito dal detentore. L'ammortamento priva, infatti, il possessore del libretto della legittimazione cartolare, impedendo l'ulteriore trasferimento del credito secondo le regole sulla circolazione dei titoli di credito, ma non opera retroattivamente, nel senso di rendere inefficaci i trasferimenti operati anteriormente all'ammortamento mediante "traditio" del libretto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15496 del 22/07/2005