Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - obblighi della banca – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008
Certificato di deposito al portatore - Pagamento - Conseguenze - Liberazione della banca - Condizioni - Fattispecie in tema di pagamento di titolo caduto in successione.
La banca che abbia adempiuto la prestazione relativa ad un certificato di deposito al portatore, è liberata solo se vi abbia provveduto, nei confronti del possessore del titolo, senza essere in dolo o colpa grave e purché, in ogni caso, abbia identificato il possessore stesso, incombendo su di essa, ex art. 1836 cod. civ., un generale obbligo di correttezza e diligenza diretto all'espletamento di tutte le attività necessarie a salvaguardare l'effettivo titolare del diritto, mediante un accurato controllo sulla legittimazione del portatore, specie se sono emerse circostanze idonee a giustificare un qualche sospetto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità della banca, pur essendo stato provato che quest'ultima aveva provveduto al pagamento dell'importo di un titolo caduto in successione, senza tener conto della richiesta di blocco dei titoli del "de cuius", comunicatole dagli eredi prima del pagamento, e senza identificare il portatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008