Assegno bancario - Termine per l'opposizione - Disciplina applicabile - Art. 69 del r.d. n. 1736 del 1933 - Fondamento.
In tema di ammortamento di un assegno bancario, l'opposizione al relativo decreto pronunciato dal pretore (competente "ratione temporis") va proposta nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 69 del r.d. n. 1736 del 1933 e non nei trenta giorni di cui all'art. 2016 cod. civ., disposizione invece riferita alla generalità dei titoli di credito e, in quanto "lex posterior generalis", non in grado di derogare alla norma anteriore speciale, in difetto di espressa indicazione normativa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20469 del 25/07/2008