Natura - Giratario - Poteri - Titolarità dei diritti inerenti al titolo - Esclusione.
La girata per l'incasso (o per procura), secondo la disciplina di cui agli artt. 2013 cod. civ. e 22 R.D. 14 Dicembre 1933, n. 1669, non trasferisce i diritti inerenti al titolo di credito, ma soltanto l'esercizio di essi, abilitando il giratario ad esigere il pagamento in nome e per conto del girante, il quale ne conserva la titolarità. Ne consegue che il giratario, in tale ipotesi, non ha la veste di "accipiens" rispetto al versamento ricevuto, essendo lo stesso riferibile al girante.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9705 del 29/09/1998