Azione di ammortamento - Legittimazione - Esclusiva del giratario per l'incasso - Sussistenza.
In forza della girata per l'incasso, il girante non si spoglia della titolarità dell'effetto, ma conferisce al giratario per l'incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto, sicché quanto riscosso appartiene al girante e non alla banca mandataria. Ne consegue che al giratario per l'incasso compete la legittimazione esclusiva ad esperire l'azione di ammortamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1780 del 03/03/1999