Responsabilità della banca - Pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore - Prova della non imputabilità dell’inadempimento - Ammissibilità.
Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 12477 del 21/05/2018