Adempimento delle obbligazioni poste in capo alla banca - Onere primario di identificazione del cliente - Sussistenza – Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 144 del 2001 la banca, ai fini del diligente adempimento delle obbligazioni che le fanno capo, ha l'obbligo primario di identificare il cliente che impartisce la disposizione, potendo solo in forza di tale identificazione dare esecuzione all'ordine, e ciò a prescindere dalle forme e procedure utilizzate allo scopo, con la conseguenza che resta irrilevante l'irregolarità formale della operazione bancaria (nella specie, accettazione di un ordine di bonifico sottoscritto dalla beneficiaria e, dunque, non conforme allo "specimen") ove risulti che il correntista abbia effettuato e voluto la disposizione patrimoniale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13068 del 25/05/2018