Qualifica di cliente agli effetti degli obblighi di informazione
Contratti bancari - deposito bancario - di denaro (nozioni, caratteri, distinzioni) - a risparmio - in genere - Rilascio di libretto di deposito a risparmio - Soggetto titolare del rapporto diverso dal possessore del libretto - Qualifica di cliente agli effetti degli obblighi di informazione gravanti sulla banca - Spettanza. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 1, ORDINANZA N. 22118 DEL 11/09/2018
Ai fini dell'applicazione dell'art. 119, comma 1 e comma 4 (quest'ultimo come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999), d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca - avente diritto a ricevere per iscritto, alla scadenza del contratto e almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell'ambito del suddetto rapporto contrattuale di deposito bancario - non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può comunque avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento.