Conto corrente (contratto di) - contenuto del conto - in genere - estratto conto non comunicato o contestato - efficacia probatoria ex art. 1832 c.c. - esclusione - valutabilità come elemento di prova soggetto al prudente apprezzamento del giudice – sussistenza - contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22551 del 25/09/2018
>>> In materia di rapporti di conto corrente, l'estratto conto non debitamente comunicato al correntista o dallo stesso tempestivamente contestato perde il valore probatorio privilegiato, previsto dall'art. 1832 c.c., ma è comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22551 del 25/09/2018