Facoltà di riscatto degli anni di laurea
Credito - istituti o enti di credito - istituti di credito di diritto pubblico - banco di Napoli- personale dipendente - facoltà di riscatto degli anni di laurea - decadenza convenzionale - applicabilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23773 del 01/10/2018
>>> A seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il rinvio alla normativa sulle pensioni per i dipendenti statali, operato dall'art. 11 dell'all. T all'art. 39 della l. n. 486 del 1895, non riguardale modalità procedurali per l'ottenimento del diritto alla pensione, ma opera solo come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico di tali dipendenti non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina applicabile agli statali; ne consegue che, ai fini del riconoscimento delle anzianità particolari indicate dall'art. 105 del regolamento del personale del Banco di Napoli, tra cui quella derivante dal riscatto degli anni di laurea, la denuncia dei titoli utili a tale riconoscimento deve avvenire nel termine di decadenza di novanta giorni dalla nomina in ruolo o dal conseguimento dei titoli, se successivo, previsto dall'art. 106 dello stesso regolamento, senza che tale disciplina convenzionale renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, nel senso voluto dall'art. 2965 c.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23773 del 01/10/2018