Consigliere di amministrazione non esecutivo
Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - consigliere di amministrazione non esecutivo - omessa vigilanza su operato consiglieri esecutivi - sussistenza del relativo dovere ai sensi dell'art. 191, comma 2, t.u.f., nella formulazione all'epoca vigente - sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27365 del 29/10/2018
>>> In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, nella formulazione applicabile "ratione temporis", il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile per omessa vigilanza allorché, venuto a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbia fatto ciò che poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. (Nella specie, il ricorrente era stato sanzionato, quale consigliere di amministrazione non esecutivo di una società per azioni, per l'omessa vigilanza sull'operato dei consiglieri esecutivi, in relazione a condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 2015).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27365 del 29/10/2018