Conto corrente (contratto di) - chiusura del conto - approvazione del conto - conto corrente bancario - approvazione tacita degli estratti conto – effetti – incontestabilità delle risultanze del conto – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018
Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018