Intermediari finanziari - responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - presupposti
Contratti di borsa - in genere - intermediari finanziari - responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - presupposti - rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore - necessità - abuso dei poteri da parte del preposto - irrilevanza - condotta anomala del danneggiato - rilevanza – condizioni - responsabilità civile - padroni, committenti e imprenditori - esercizio delle incombenze - mansioni affidate in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018