Valore probatorio - Limitazione al procedimento monitorio - Rilevanza indiziaria nei procedimenti ordinari - Fattispecie disciplinata dalla legge bancaria n. 141 del 1938.
L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14357 del 27/05/2019 (Rv. 654199 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1832 – Approvazione del conto
Cod. Proc. Civ. art. 116 – Valutazione delle prove
Cod. Proc. Civ. art. 633 – Condizioni di ammissibilità
Cod. Proc. Civ. art. 645 – Opposizione
corte
cassazione
14357
2019