Rapporti di conto corrente bancario –Cass. Ord. 15219/2019
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Rapporti di conto corrente bancario - Estratto conto - Approvazione tacita per mancata contestazione da parte del fallito - Effetto preclusivo nei confronti del curatore - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.
Qualora una banca intenda insinuarsi al passivo di un fallimento prospettando una ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., depositando la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c.c., derivano, tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15219 del 04/06/2019 (Rv. 654303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857, Cod_Civ_art_2697, RD_267_1942_art_93, RD_267_1942_art_96, RD_267_1942_art_98, RD_267_1942_art_99