Prelazione pignoratizia per i crediti bancari – Cass. n. 15421/2019
Credito - istituti o enti di credito Crediti bancari garantiti da pegno - Art. 2787, comma 4, c.c. - Esenzione dall'onere della data certa - Limitazione alle sole operazioni di credito su pegno - Operazioni bancarie garantite da pegno - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di prelazione pignoratizia per i crediti bancari, il comma 4 dell'art. 2787 c.c. stabilisce un regime "agevolato" circa la prova del tempo della costituzione della garanzia (senza incidere sulla disciplina delle altre condizioni richieste dai commi 2 e 3 per l'operare della prelazione) che esenta le banche, regolarmente autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ex art. 14 T.U.B., dall'onere della data certa non per tutte le operazioni bancarie garantite (anche o solo) da pegno, ma per le sole operazioni di "credito su pegno", previste dall'art. 48 T.U.B. e disciplinate dalla l. n. 745 del 1939, oltre che dal r.d. n. 1279 del 1939; né il comma 4 cit. esclude che, per poter fruire della prelazione, le banche debbano fornire sufficiente indicazione scritta della cosa ricevuta in garanzia mediante la "polizza" o "altra scrittura" di enti debitamente autorizzati al compimento di dette operazioni, documentazione non sovrapponibile alle scritture private con data certa di cui al comma 3. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività della prelazione con riferimento al credito della banca nei confronti del cliente fallito documentato da missive recanti un generico riferimento all'esistenza di titoli dati in garanzia).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 15421 del 06/06/2019 (Rv. 654651 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2787