Contratti bancari - in genere - Cass. n. 26778/2019
Clausola della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali sensibili - Condizione per l'esecuzione delle operazioni bancarie - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
E'nulla, per violazione di norme imperative, la clausola contrattuale con cui la banca subordina l'esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali sensibili in quanto tale previsione contrasta con i principi informatori della legge sulla "privacy" ed in particolare con il principio di minimizzazione nell'uso dei dati, ex art. 3 del d.lgs. n. 196 del 2003 che contiene precetti non derogabili dall'autonomia privata, essendo posti a tutela di interessi generali e di valori morali e sociali riconosciuti dall'ordinamento. (Nella specie, la banca aveva bloccato l'operatività del conto e del deposito titoli del cliente che non aveva autorizzato il trattamento dei dati, peraltro non necessari per le operazioni, richiesti dalla banca adducendo genericamente la "policy" aziendale e ragioni di cautela).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26778 del 21/10/2019 (Rv. 655763 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1418