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Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - Cass. n. 24851/2019

Sanzioni previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Consiglieri di amministrazione non esecutivi delle banche - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto - Fondamento - societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali- amministratori - responsabilita' - verso la societa'

In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24851 del 04/10/2019 (Rv. 655261 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2381

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2019