Pagamenti indebiti effettuati dal correntista – Cass. n. 3858/2021
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Apertura di credito in conto corrente - Pagamenti indebiti effettuati dal correntista - Rettifica dell'annotazione in conto corrente - Autonomia del diritto - Esclusione - Nullità del titolo di riferimento degli interessi - Imprescrittibilità dell'operazione di rettifica - Sussiste.
In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 (Rv. 660509 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1843, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_1827, Cod_Civ_art_1422