Azione di ripetizione dell’indebito da parte del correntista – Cass. n. 3858/2021
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Apertura di credito - Azione di ripetizione dell’indebito da parte del correntista - Versamento sul conto corrente - Imputazione degli interessi - Art. 1194 comma 2 c.c.- Applicabilità - Condizioni.
Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 (Rv. 660509 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_1422, Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_1194, Cod_Civ_art_1843, Cod_Civ_art_1827