Conto corrente -ripartizione dell’indebito – Cass. n. 4066/2021
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Conto corrente - Domanda di ripetizione dell’indebito - Eccezione di pendenza del rapporto controverso - Natura - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della predetta eccezione in quanto non specificamente sollevata con l’atto d'appello).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4066 del 16/02/2021 (Rv. 660585 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_345