Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Conto corrente bancario - Clausole nulle - Azione di ripetizione del correntista - Onere della prova - Solo per una parte del rapporto - Ammissibilità.
In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5887 del 04/03/2021 (Rv. 660743 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697