Titoli di credito - assegno bancario - Presentazione tardiva all'incasso - Pagamento del titolo - Responsabilità della banca trattaria - Esclusione - Fondamento.
In tema di assegno bancario, la banca trattaria che proceda al pagamento del titolo portato all'incasso dopo la scadenza del termine di presentazione, non tiene una condotta negligente fonte di responsabilità risarcitoria, poiché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 l. assegni, il decorso del detto termine non comporta l'inefficacia dell'ordine delegatorio, ma incide solo sul vincolo di destinazione della provvista, lasciando alla banca trattaria la facoltà e non più l'obbligo di eseguire il pagamento, sempre che manchi un contrario ordine del traente e vi siano sufficienti somme sul conto corrente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9844 del 14/04/2021 (Rv. 661248 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1270, Cod_Civ_art_2043