Assegno bancario cd. di "traenza" – Cass. n. 9842/2021
Titoli di credito - assegno bancario - alterazioni - Assegno bancario cd. di "traenza" - Banca negoziatrice - Pagamento a soggetto non legittimato - Responsabilità della banca - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di Poste italiane s.p.a. per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9842 del 14/04/2021 (Rv. 661247 - 01)