Demansionamento illegittimo protratto nel tempo - Valore di acquiescenza del lavoratore o di prova della sua tollerabilità - Esclusione - Causa di giustificazione delle dimissioni - Configurabilità Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014
Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore accertato dal giudice di merito, non può essere inteso né come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal datore (cui compete il potere organizzativo del lavoro), essendo indisponibili gli interessi sottesi ai limiti allo "ius variandi" datoriale, né come prova della sua tollerabilità, potendo essere proprio la protrazione della situazione di illegittimità rilevante per fondare le ragioni che giustificano le dimissioni.
Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2103