Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Accordo di comparto del 1996 - Prestazione di servizio "in conto privati" - Spettanza dei buoni pasto - Esclusione - Accordo decentrato del 2003 - Applicazione retroattiva - Esclusione.Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13632 del 16/06/2014
In base a quanto previsto dall'Accordo del Comparto Ministeri del 30 aprile 1996 per la concessione dei buoni pasto al personale civile, il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei casi in cui renda prestazioni a richiesta degli interessati presso le sedi da essi predisposte (cosiddette prestazioni in conto privati), non ha diritto, per il periodo anteriore al 4 giugno 2003, epoca a partire della quale ha invece efficacia l'Accordo di contrattazione integrativa decentrata sulle tipologie e articolazioni dell'orario di lavoro delle Sedi Centrali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2003, alla fruizione dei buoni pasto.
Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13632 del 16/06/2014