assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22150 del 20/10/2014
Pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 - Requisiti reddituali previsti dal d.l. N. 76 del 2013, conv. In legge n. 99 del 2013 - Criteri di calcolo - Rilevanza dello "ius superveniens" - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22150 del 20/10/2014
Il requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità, a norma dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, va accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione (nella specie, l'anno 2000), tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall'invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, comma 5 e 6 del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv. Dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22150 del 20/10/2014