lavoro subordinato - retribuzione - prescrizione - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22146 del 20/10/2014
Successione di contratti di lavoro a termine - Crediti di lavoro - Prescrizione - Decorrenza - Principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto - Applicabilità ad arco di tempo contenente più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali valido ed efficace - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22146 del 20/10/2014
Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. Civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. Civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22146 del 20/10/2014