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lavoro subordinato‭ ‬-‭ ‬estinzione del rapporto‭ ‬-‭ ‬licenziamento individuale‭ ‬-‭ ‬risarcimento del danno‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22050‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭

Importo minimo di cinque mensilità di retribuzione‭ ‬-‭ ‬Natura‭ ‬-‭ ‬Componente dell'obbligazione risarcitoria complessiva‭ ‬-‭ ‬Conseguenza‭ ‬-‭ ‬Inderogabilità dell'importo minimo‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Cumulabilità con l'indennità risarcitoria‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22050‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭


In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo,‭ ‬l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dall'art.‭ ‬18,‭ ‬quinto comma,‭ ‬della legge‭ ‬30‭ ‬maggio‭ ‬1970,‭ ‬n.‭ ‬300‭ (‬nella formulazione applicabile‭ "‬ratione temporis‭")‬,‭ ‬rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento,‭ ‬commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.‭ ‬Ne consegue che detto importo minimo‭ ‬è dovuto anche ove la reintegra intervenga a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido,‭ ‬dovendosi escludere,‭ ‬in ogni caso,‭ ‬che la stessa sia cumulabile all'indennità risarcitoria.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22050‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭