lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22050 del 17/10/2014
Importo minimo di cinque mensilità di retribuzione - Natura - Componente dell'obbligazione risarcitoria complessiva - Conseguenza - Inderogabilità dell'importo minimo - Sussistenza - Cumulabilità con l'indennità risarcitoria - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22050 del 17/10/2014
In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18, quinto comma, della legge 30 maggio 1970, n. 300 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ne consegue che detto importo minimo è dovuto anche ove la reintegra intervenga a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido, dovendosi escludere, in ogni caso, che la stessa sia cumulabile all'indennità risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22050 del 17/10/2014