lavoro subordinato - contratto collettivo - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22054 del 17/10/2014
Qualificazione dell'abbandono del posto di lavoro come causa giustificativa di licenziamento in base al contratto collettivo per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata - Accezione meramente oggettiva - Insufficienza - Condizioni soggettive - Necessità - Fondamento - Corrispondente obbligo del datore di lavoro - Presupposto - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22054 del 17/10/2014
In tema di abbandono del posto di lavoro da parte della guardia giurata privata, quale mancanza suscettibile di licenziamento per giusta causa, l'art. 140 del c.c.n.l. Per gli Istituti di vigilanza privata del 6 dicembre 2006 si interpreta nel senso che è richiesta la "coscienza e volontà di allontanamento dal posto di servizio" qualificata dalla precisa intenzione di violare le direttive ricevute. Ne consegue la legittimità del licenziamento ove il lavoratore abbandoni il posto di lavoro senza previa autorizzazione dell'istituto di vigilanza e senza aver comunicato la propria necessità di allontanarsi, sempreché il datore di lavoro abbia rispettato i propri obblighi circa le dotazioni strumentali da fornire ai dipendenti per consentire l'immediatezza delle comunicazioni della guardia con la centrale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22054 del 17/10/2014