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lavoro subordinato‭ ‬-‭ ‬contratto collettivo‭ ‬-‭ ‬interpretazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22054‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭

Qualificazione dell'abbandono del posto di lavoro come causa giustificativa di licenziamento in base al contratto collettivo per i‭ ‬dipendenti degli istituti di vigilanza privata‭ ‬-‭ ‬Accezione meramente oggettiva‭ ‬-‭ ‬Insufficienza‭ ‬-‭ ‬Condizioni soggettive‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Corrispondente obbligo del datore di lavoro‭ ‬-‭ ‬Presupposto‭ ‬-‭ ‬Configurabilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22054‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭


In tema di abbandono del posto di lavoro da parte della guardia giurata privata,‭ ‬quale mancanza suscettibile di licenziamento per giusta causa,‭ ‬l'art.‭ ‬140‭ ‬del c.c.n.l.‭ ‬Per gli Istituti di vigilanza privata del‭ ‬6‭ ‬dicembre‭ ‬2006‭ ‬si interpreta nel senso che‭ ‬è richiesta la‭ "‬coscienza e volontà di allontanamento dal posto di servizio‭" ‬qualificata dalla precisa intenzione di violare le direttive ricevute.‭ ‬Ne consegue la legittimità del licenziamento ove il lavoratore abbandoni il posto di lavoro senza previa autorizzazione dell'istituto di vigilanza e senza aver comunicato la propria necessità di allontanarsi,‭ ‬sempreché il datore di lavoro abbia rispettato i propri obblighi circa le dotazioni strumentali da fornire ai dipendenti per consentire l'immediatezza delle comunicazioni della guardia con la centrale.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22054‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭