lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 343 del 13/01/2015
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - Richiamo ad accordi collettivi - Sufficienza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 343 del 13/01/2015
L'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, richiedendo l'indicazione, da parte del datore di lavoro, delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in conformità alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di indicazione sufficientemente dettagliata della causale con riguardo al contenuto, alla sua portata spazio-temporale e, più in generale, circostanziale, sì da assicurare la trasparenza e la verificabilità di tali ragioni. Ne consegue che la suddetta specificazione può risultare anche solo indirettamente nel contratto di lavoro e, "per relationem", da altri testi accessibili alle parti, tra i quali gli accordi collettivi. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato in quanto il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo contratto individuale, dai quali emergeva la necessità di coprire temporaneamente e, fino al progressivo esaurimento del processo di mobilità interaziendale in atto presso le Poste Italiane s.p.a., posizioni di lavoro scoperte, su tutto il territorio nazionale, presso il servizio recapito della società).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 343 del 13/01/2015