lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 208 del 12/01/2015
Art. 1 del d.lgs. N. 368 del 2001 - Formalizzazione delle ragioni di carattere sostitutivo con riferimento alla temporaneità dell'esigenza posta a giustificazione dell'assunzione - Necessità - Esclusione - Clausola da cui risulti specifica connessione tra la durata temporanea della prestazione e le esigenze dell'assunzione - Sufficienza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 208 del 12/01/2015
L'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, non impone al datore di lavoro l'onere di procedere alla formalizzazione delle predette ragioni con particolare riferimento alla temporaneità dell'esigenza posta a giustificazione dell'assunzione, ma solo quello di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto priva del requisito della temporaneità l'assunzione effettuata per "ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto", senza adeguatamente valutare l'indicazione del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione e delle mansioni del personale da sostituire).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 208 del 12/01/2015