lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 203 del 12/01/2015
Applicazione dei criteri di scelta con riferimento all'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 203 del 12/01/2015
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei - per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato legittimo il licenziamento di alcuni lavoratori sulla base dell'esclusivo rilievo della loro adibizione al soppresso reparto manutenzione, senza valutare l'attività pregressa svolta dagli stessi, quali autisti, presso il reparto trasporti).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 203 del 12/01/2015