lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 151 del 09/01/2015
Nullità del termine - Risarcimento danni - Introduzione indennità ex art. 32 legge n. 183 del 2010 - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Violazione clausola di "non regresso" - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 151 del 09/01/2015
In materia di risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di nullità dell'apposizione del termine ad un contratto di lavoro, l'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 non contrasta con la clausola 8.3 (cosiddetta di "non regresso") dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE, in quanto l'introduzione di un'indennità comunque dovuta a prescindere da un danno effettivo, parametrata tra un minimo ed un massimo, non è automaticamente ovvero necessariamente meno favorevole del sistema previgente, in cui la liquidazione del risarcimento andava effettuata dal giudice caso per caso e con decurtazione dell'"aliunde perceptum" e "percipiendum".
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 151 del 09/01/2015