lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - obbligo di fedeltà - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 144 del 09/01/2015
Contenuto - Integrazione con i principi di correttezza e buona fede - Necessità - Comportamenti extralavorativi - Rilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 144 del 09/01/2015
L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. Civ., integrandosi detta norma con gli artt. 1175 e 1375 cod. Civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, sicché il lavoratore è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato per lo svolgimento di attività sportiva suscettibile di aggravare le condizioni fisiche del lavoratore, evidenziando che, proprio per motivi di salute, il datore di lavoro aveva assegnato il dipendente a mansioni ridotte e diverse da quelle precedenti).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 144 del 09/01/2015