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lavoro‭ ‬-‭ ‬lavoro subordinato‭ ‬-‭ ‬diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro‭ ‬-‭ ‬obbligo di fedeltà‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬144‭ ‬del‭ ‬09/01/2015‭

Contenuto‭ ‬-‭ ‬Integrazione con i principi‭ ‬di correttezza e buona fede‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Comportamenti extralavorativi‭ ‬-‭ ‬Rilevanza‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬144‭ ‬del‭ ‬09/01/2015


L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art.‭ ‬2105‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬integrandosi detta norma con gli artt.‭ ‬1175‭ ‬e‭ ‬1375‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi,‭ ‬sicché il lavoratore‭ ‬è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in‭ ‬contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato per lo svolgimento di attività sportiva suscettibile di aggravare le condizioni fisiche del lavoratore,‭ ‬evidenziando che,‭ ‬proprio per motivi di salute,‭ ‬il datore di lavoro aveva assegnato il dipendente a mansioni ridotte e diverse da quelle precedenti‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬144‭ ‬del‭ ‬09/01/2015‭