Trattamento di fine rapporto - Maturazione - Data di cessazione del rapporto - Rilevanza - Conseguenze sulla decorrenza della prescrizione - Base di calcolo del t.f.r. - Retribuzione prescritte - Inclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11579 del 23/05/2014
Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11579 del 23/05/2014