lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - richieste nominative - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14153 del 06/08/2012
Assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche - Regola generale - Chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento - Necessità - Limiti - Conseguenze - Obbligo assuntivo di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. 68 del 1999 - Riferibilità alle sole aziende private. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14153 del 06/08/2012
In tema di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 avvengono - con le sole eccezioni del coniuge e dei figli delle vittime di fatti indicati dallo stesso art. 35, nonché delle chiamate nominative ai sensi dell'art. 7 comma 4, d.P.R. 333 del 2000 - per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. Ne consegue che l'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 1999, nel prevedere, per i lavoratori divenuti inabili, l'assunzione presso "altre aziende", va inteso come limitato alle sole aziende private e non anche ai datori di lavoro pubblici.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14153 del 06/08/2012