Diritti già maturati da parte dei dipendenti dell'impresa ceduta - Anzianità - Conservazione - Rilevanza ai fini della corresponsione degli scatti di anzianità - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14208 del 05/06/2013
Nel caso di trasferimento di azienda, il riconoscimento, in favore dei lavoratori dell'azienda ceduta, dell'anzianità maturata presso il cedente non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti in riferimento a tale anzianità, ove presso il datore di lavoro precedente non esistesse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità, essendo questi dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il cessionario.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14208 del 05/06/2013