contratto d'opera - corrispettivo - Domanda di compenso per attività professionale - Liquidazione d'ufficio in misura inferiore a quella richiesta - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21397 del 18/09/2013.
La liquidazione d'ufficio di un corrispettivo d'opera in misura inferiore a quella pretesa non richiede una specifica istanza dell'attore, non avendo le parti l'onere di sollecitare il giudice all'esercizio dei suoi poteri officiosi, qual è quello di accogliere la domanda per un importo inferiore rispetto al domandato, ed imponendo la mancanza di convenzione sul corrispettivo, al pari del difetto sulla relativa prova, non già il rigetto della domanda, ma l'accoglimento di questa per un importo minore del preteso, previa determinazione "officio iudicis" in base all'art. 2225 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21397 del 18/09/2013